La consulenza tecnica di ufficio (CTU) e di parte (CTP)

I codici di procedura civile e penale prevedono che i giudici possano nominare, in una controversia giudiziaria, un consulente che li aiuti ad approfondire un ambito da loro poco posseduto, quale, per esempio, l’ambito psicologico nel caso vi siano minori coinvolti negli aspetti conflittuali della separazione dei genitori. E’ altresì possibile che questi nominino un proprio consulente di parte, di supporto nell’espletazione delle procedure peritali del CTU.

Una CTU quindi è quella situazione che si propone di chiarire sia in termini giuridici che psicologici realtà divenute, per varie ragioni, conflittuali e in cui convergono gli interessi e le motivazioni di diverse parti.

Nel caso di una separazione conflittuale l’obiettivo è quello di garantire il diritto alla genitorialità del padre e della madre, chiarendo che, sebbene la coppia coniugale sia fallita, entrambi hanno il diritto-dovere di mantenere e tutelare il proprio ruolo di educatore. Si rivela spesso necessaria la presenza di una figura super partes che osservi e valuti le eventuali problematiche all’interno del nucleo familiare. È a questo punto che interviene un Giudice il quale, avvalendosi di un esperto, chiamato CTU, darà inizio ad una fase di valutazione nella quale saranno coinvolte varie figure.

Il consulente di parte, invece,  è quella figura professionale che, con il ruolo di consulente tecnico, ha il compito di affiancare il consulente del giudice nelle attività peritali, valutando lo svolgimento della procedura ed infine, supportare o criticare la posizione alla quale sarà pervenuto il perito del Giudice. Per questa ragione, nel momento in cui il Giudice istruisce una CTU, è opportuno che ciascuna parte coinvolta nomini un suo consulente di parte. Per il genitore sarà infatti questo il modo di portare la propria voce all’interno di un dibattimento il cui risultato auspicabile dovrà essere quello di vedere garantiti i propri diritti di genitore. Il consulente da egli nominato si adopererà per riportare, con argomentazioni che abbiano una valenza scientifica, le ragioni e le convinzioni del suo cliente.